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Dismissione.

 

Tecnicamente, la procedura di fiscalizzazione di un registratore di cassa è irreversibile. Da ciò si evince che la chiusura fiscale dell’ apparecchio prevede solo una procedura scritta distinguendo tra:

-       DEFISCALIZZAZIONE

-       DISMISSIONE

Nel primo caso, il registratore di cassa non potrà più essere utilizzato dall’ utente. Generalmente si procede con la defiscalizzazione in presenza di memorie fiscali  finite, guaste o prossime all’ esaurimento. La dismissione invece è la chiusura temporanea dell’ apparecchio.

Entro il giorno successivo non festivo, dall’ intervento del tecnico autorizzato, l' utente deve provvedere a dare comunicazione al competente ufficio dell’ agenzia delle entrate, mediante un’ apposita dichiarazione ( D.M. 23 marzo 1983 art. 8 testo modificato dal provv. 28/07/2003 ).

La dichiarazione è redatta in duplice copia, di cui uno all’ utente,  e contiene i dati identificativi del cliente, i dati identificativi del registratore di cassa (produttore, modello, matricola, grantotale ed ultimo azzeramento effettuato), i dati del centro di assistenza e del tecnico che ha effettuato la chiusura. Il documento può essere consegnato a mano oppure spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno

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