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SCONTRINO FISCALE E FATTURAZIONE DIFFERITA |
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In caso di fattura immediata (emessa alla consegna) non è obbligatorio l’emissione dello scontrino fiscale né occorre emettere il documento di trasporto. Tale esonero non è applicabile qualora la fattura venga emessa in un momento successivo. E' il caso della fatturazione differita a condizione che sia preceduta dall’emissione del DDT contenente i dati di individuazione del fornitore e del cliente e la natura, qualità e quantità dei beni consegnati o spediti. La fattura differita deve riportare data e numero DDT cui si riferisce. Lo scontrino fiscale può sostituire il DDT per consentire l’emissione della fattura differita, in questo caso però lo scontrino deve riportare la natura, qualità e quantità dell’operazione e che lo stesso si integrato con codice fiscale e dati identificativi del cliente.
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