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Vendita sottocosto La vendita sottocosto di prodotti al pubblico è regolamentata dall’ articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. di cui consigliamo la lettura per un maggiore approfondimento. D: Cosa intendiamo per vendita sottocosto? R: E’ la vendita di uno o più prodotti al pubblico, con un prezzo inferiore al costo del prodotto risultante sulla fattura di acquisto dell’ azienda che pratica il sottocosto. Tale prezzo deve essere comunque maggiorato dell’ iva e/o di altre imposte se previste. D: Come attivo una vendita sottocosto? R: Prima di iniziare una vendita sottocosto bisogna comunicarlo almeno dieci giorni prima dell’ inizio, al comune dove è ubicato l’esercizio. La vendita sottocosto deve essere specificata anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita. D: Quante volte posso effettura una vendita sottocosto? R: Nel corso dell’ anno possono essere effettuate al massimo 3 vendite con il vincolo di far trascorrere almeno 20 giorni tra una vendita e l’ altra. D: Per quanti giorni posso effettuare il sottocosto? R: Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni D: Sono previste altre possibilità per effettuare una vendita sottocosto? R: E’ consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di apertura di un nuovo esercizio commerciale, ristrutturazione totale dei locali e vendita di liquidazione.
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