Invio telematico elenchi fornitori A partire dal 2008, i soggetti obbligati dovranno comunicare il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva. Inoltre per ciascun soggetto cliente o fornitore, dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta relativa; l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta relativa, riguardanti annualità precedenti. Non sarà invece necessario trasmettere i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni, ad esclusione delle c.d. esportazioni "indirette", ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali. Nella individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione. Quanto alle modalità di trasmissione delle informazioni, i contribuenti utilizzeranno il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) e i software di controllo forniti dall'Agenzia delle entrate, rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento. Il termine per la trasmissione delle informazioni è previsto per il 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
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