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REGISTRO IMPRESE: Obblighi pubblicitari per le società. |
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L’articolo 42 della Legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge n.88/2009, ha introdotto delle modifiche all’art. 2250 ed all’art. 2630 c.c. riguardanti rispettivamente gli obblighi di pubblicità per alcuni tipi di società ed il regime sanzionatorio in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi al Registro Imprese. Si ricorda che le società soggette all’obbligo d’iscrizione al R.I., devono indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc.) le seguenti informazioni: • sede della società; • ufficio del Registro Imprese e numero di iscrizione; • capitale societario • stato di liquidazione in seguito allo scioglimento; • stato di unipersonalità (spa ed srl). La posizione sullo scontrino fiscale rimane interpretativa. L'obbligo si estende anche al sito web.
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